Oltre al POS, al bailamme della fatturazione elettronica, anche l'assicurazione?
Il decreto legge 69 del 21 giugno 2013 stabilisce che dal 13 agosto 2014 decorra l'obbligo assicurativo della RC professionale per tutti gli esercenti le professioni sanitarie. Ecco, quindi, un'altra spesa che va ad erodere le troppo spesso esigue entrate dei professionisti psicologi; coloro che non esercitano non sono ovviamente tenuti a stipulare alcunché (a meno di non frequentare in veste di volontari strutture pubbliche).
di Gian Maria Sintoni
Tuttavia, come in veste di clienti di un qualsiasi professionista ci appare doveroso un risarcimento qualora venissimo danneggiati, altrettanto doveroso è trovarsi nelle condizioni di ripagare un danno nel momenti in cui ne siamo, nostro malgrado, artefici.
Per quanto attenti, scrupolosi, coscenziosi e continuativamente formati non possiamo essere certi di non incorrere in errori: chi lavora può sbagliare. La maggior parte degli errori risulteranno magari innocui, passeranno sotto traccia, ma un singolo errore più grave (sia negligenza, imprudenza, imperizia o quant'altro) potrebbe costare veramente caro, essendo il professionista sprovvisto di copertura obbligato a rispondere di tasca propria (oltre che sanzionabile dall'Ordine di appartenenza).
Ovviamente, oltre che dai nostri errori, è giusto (per quanto le cause agli psicologi non siano frequenti come quelle contro altre categorie professionali), tutelarsi dagli errori del sistema giudiziario e dai magheggi di abili azzeccagarbugli.
Per questi motivi un'assicurazione è una benvenuta rete di sicurezza che permette di agire la propria professionalità in modo pieno e con maggiore serenità.
Quali voci può essere utile confrontare per scegliere tra più prodotti quello maggiormente confacente alle nostre esigenze?
Vediamone alcune:
- massimale RC (totale coperto da parte della polizza, che potrebbe essere suddiviso per anno assicurativo o per sinistro);
- eventuali franchigie a carico dell'assicurato (incidono sul prezzo ma anche sulla copertura realmente offerta in caso di sinistro);
- limitazioni o esclusioni inserite nelle clausole di copertura che potrebbero influenzare o meno a seconda della mansione specifica svolta dal professionista la bontà o meno della copertura;
- nel caso in cui il professionista abbia dei dipendenti considerare che operi la copertura RCO per fatto colposo o doloso dei dipendenti;
- se opera retroattivamente con clausola claims made: la clausola cosiddetta "a richiesta fatta" ("claims made") inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione) è compatibile con le clausole le quali pongano a carico dell'assicurato l'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio al momento della sottoscrizione della polizza;
- voci che possono essere o meno richiamate nelle condizioni: estensione colpa grave oltre a colpa lieve, danni patrimoniali, violazione della privacy, spese legali, perdita documenti, diffamazione ed ingiuria.
La norma di legge prevede la possibilità per gli Ordini e le Casse di Previdenza di contrattare con le assicurazioni per i propri iscritti.
Al momento l'Associazione Unitaria degli Psicologi Italiani copre gratuitamente i suoi iscritti e dà la possibilità ai libero professionisti e tirocinanti di aderire ad un prezzo concorrenziale che varia tra i 50 ai 100 euro a seconda del reddito. Tale polizza copre anche la colpa grave.
In rete vi sono numerose altre offerte di polizze online, ma vista la complessità di questo tipo di polizza e/o se si vuole una polizza ex novo confezionata su misura, sarebbe importante specificare all'assicuratore tutti gli aspetti della propria professione.
Tuttavia, la polizza offerta dall'associazione di categoria è già stata assemblata tenendo conto delle peculiarità della professione.
Una volta stipulata la polizza ne vanno comunicati gli estremi al cliente, per esempio con un paragrafo sul modulo del consenso informato. |