Venerdì 18 Ottobre 2013 20:52 |
Da pochi giorni l'ennesimo aumento IVA , ricordiamo che l'aliquota ad oggi è il 22 % anche per gli psicologi per tutte le prestazioni ad eccezione di quelle "sanitarie" previste dall'art. 10, n.18 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 il quale esenta "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze". In considerazione di alcune richieste ricevute da colleghi rispetto alle prestazioni esenti IVA, riportando brevemente quanto espresso dalla Corte di Giustizia, "l'esenzione va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni sanitarie che sono dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute".
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